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La associazione adotta lo Statuto quivi di seguito descritto, che ne costituisce parte integrante e procede alla nomina del consiglio direttivo sulla base delle disponibilità manifestate, indicando fina da ora il consiglio Nazionale così composto:

Avv. Giuseppina Chiarello- Foro di Trani -Presidente Nazionale

Avv. Donatella Cerè – Foro di Roma – Vicepresidente Nazionale

Avv. Caterina Navach – Dirigente Comune di Barletta – Segretaria Nazionale

Avv. Livia Veneziano – Foro di Matera – Tesoriera Nazionale

Avv. Emilia Granata – Foro Napoli – Consigliera Nazionale

STATUTO

 Art. 1) – E’ costituita l’associazione nazionale culturale e giuridica senza scopo di lucro denominata Le Avvocate Italiane, da ora denominata L.A.I.

L’Associazione ha sede in Roma alla Piazza Acilia n.3 e si identifica dal logo costituito da un cerchio su cui è sovra impressa la dicitura in giallo “ Le Avvocate Italiane”;  all’interno del cerchio una figura femminile stilizzata nera indossante  una toga, sorregge, su una mano, una bilancia che pende verso sinistra.

Art. 2) – L’Associazione si propone di stabilire e di incrementare la collaborazione tra le Avvocate Italiane che aderiscono alla idea della unità, della solidarietà e della collaborazione,   e che intendono contribuire alla crescita culturale e professionale delle Avvocate rimovendo gli ostacoli che limitano la formazione, la professione e la parità professionale. L’Associazione, anche promuovendo incontri, interviste, pubblicazione di atti, ordinanze, sentenze, nonché interpellando gli organi forensi e quelli governativi, si propone di:

  1. mettere in luce i problemi giuridici, sociali e previdenziali delle Avvocate, studiandone le concrete soluzioni;

  2.  contribuire agli studi per l’armonizzazione delle legislazioni nazionali dei paesi aderenti alla Unione Europea, in relazione alle esigenze di questa.

A tali fini l’Associazione promuoverà e realizzerà:
1) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari; 2)  attività di formazione: corsi di aggiornamento; 3) attività editoriale: sito web per la  pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di sentenze, di ordinanze, di pareri, nonché degli studi e delle ricerche compiuti;

Art. 3) – L’Associazione è composta di Soci Ordinari ( da ora soci)  e Soci Straordinari .
I Soci Ordinari sono ammessi all’Associazione in seguito a domanda, anche via web, previa verifica dei requisiti da parte del Segretario. .
Soci Ordinari sono le persone fisiche che hanno conseguito laurea  in materie giuridiche e l’abilitazione al titolo di avvocato. I Soci Straordinari sono gli enti e le istituzioni  che partecipano senza diritto di voto.

Art. 4) –  I Soci  partecipano all’attività dell’Associazione, ricevono  le informazioni necessarie per collaborare all’attuazione degli scopi sociali.
I Soci sono tenuti a versare le quote annuali, fissate dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 5) – Organi dell’Associazione sono: il Consiglio Scientifico, l’Assemblea, il Consiglio Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei probiviri.

Art. 6) – E’ compito del Consiglio Scientifico indicare le linee direttive della attività sociale, formulare proposte al Consiglio Nazionale su possibili iniziative di carattere scientifico ed editoriale, nonché sulle attività di ricerca e di servizio a favore di terzi. I suoi componenti possono essere delegati dal Consiglio Nazionale ad intrattenere rapporti con altre Associazioni o con Istituzioni od Autorità. I componenti del Consiglio Scientifico, necessariamente multidisciplinare, vengono nominati dal Consiglio Nazionale, fra i soci scegliendo di preferenza tra coloro che abbiano particolari requisiti in campo scientifico, accademico o professionale e che abbiano svolto la professione di avvocata da almeno un quinquennio. Il Presidente del Consiglio Scientifico, anche estraneo alla associazione,  è nominato dal Consiglio Nazionale e può partecipare  alle sedute del Consiglio Nazionale. Tutti i membri del Consiglio Scientifico restano in carica per un triennio.

Art. 7) – L’Assemblea è costituita dai delegati regionali, nominati dal Consiglio Nazionale che dispongono ognuno di un voto ogni 5 iscritti nell’ambito della regione di competenza. L’assemblea traccia le direttive dell’attività dell’Associazione nel quadro delle finalità previste dall’art. 2, ed approva i bilanci. E’ convocata almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica almeno 5 giorni prima, per la discussione della relazione generale e per l’approvazione obbligatoria del bilancio e del rendiconto economico e finanziario. E’ inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o almeno un quinto dei soci con diritto di voto ne faccia richiesta. Le riunioni sono valide in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni, salvo il disposto dell’art. 16 sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 8) – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ogni 6 anni tra i Soci Ordinari , ed è composto da 5 consiglieri. Non possono far parte del Consiglio Nazionale i componenti del Consiglio Scientifico ad eccezione del suo Presidente, senza diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con un minimo di 3 membri e le delibere sono assunte a maggioranza di presenti. In caso di parità prevale, nelle votazioni, il voto del Presidente del CN. Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere e nomina il Presidente del Consiglio Scientifico. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Consiglio Nazionale non raggiunga il numero di componenti previsto da questo statuto il Presidente potrà nominare altri per cooptazione.

Art. 9) – Il Consiglio Nazionale attua le direttive date dall’Assemblea Generale, deliberando le iniziative necessarie per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, stabilisce i programmi di massima dell’attività sociale, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria, delibera in ordine alla accettazione di lasciti e donazioni, compila i bilanci o i rendiconti economici e finanziari annuali, delibera la nomina dei componenti del Consiglio Scientifico, delibera le sanzioni di cui all’art. 4, stabilisce le quote di iscrizione e le quote annuali da versarsi per le diverse categorie di Soci. Il Consiglio Direttivo può delegare ai singoli componenti funzioni particolari in relazione a determinate materie.

Art.10)-Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione verso i terzi, anche in giudizio; può, in caso di impedimento, essere sostituito dal vice presidente. Fissa data e luogo delle assemblee ordinarie e straordinarie, partecipa facoltativamente al Comitato scientifico.

Art. 11) – Il Segretario Generale provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale , dispone la iscrizione dei nuovi soci previa verifica dei requisiti, firma la corrispondenza ordinaria, sovraintende al funzionamento amministrativo dell’Associazione, provvede alla compilazione ed alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale e redige, di concerto con il Tesoriere, il bilancio o il rendiconto economico e finanziario.

Art. 12) – Il Tesoriere provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale per quanto riguarda la gestione dei fondi sociali e redige, di concerto con il Segretario Generale, il bilancio o il rendiconto economico e finanziario. Il Tesoriere Nazionale decade dal suo incarico in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo o consuntivo da parte del Consiglio Nazionale. In tal caso il direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e determina l’indizione del congresso straordinario dell’associazione

Art. 13)- Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre componenti ed 1 supplente, nominati dal Consiglio direttivo su proposta dei delegati regionali e durano in carica per un triennio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri esercita l’azione disciplinare interna all’associazione. Il Collegio Nazionale dei Probiviri può indire l'Assemblea Nazionale in caso di inosservanza di tale obbligo da parte del Consiglio Nazionale. In caso di espulsione del socio su decisione del Consiglio Nazionale , il Collegio Nazionale dei Probiviri esercita la funzione di giudice di appello rispetto alle determinazioni del Consiglio Nazionale . La sua decisione non è impugnabile da altri organi associativi. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nel rispetto del regolamento disciplinare e di ogni garanzia di contraddittorio con il socio, può inibirgli temporaneamente l’uso degli spazi, dei consessi e dei gruppi associativi, del logo, su proposta del Consiglio Nazionale . A tale provvedimento deve fare comunque seguito il procedimento disciplinare, secondo le modalità predisposte dall’apposito regolamento.

Art. 14) – Il Consiglio Nazionale può favorire, su richiesta del delegato regionale, iniziative locali e la creazione di comitati locali di studio cui partecipano i soci dell’Associazione residenti nel luogo o nella regione. Può altresì autorizzare la costituzione di sezioni coincidenti con le sedi circoscrizionali dei Tribunali che saranno regolate da apposito Regolamento Nazionale.

Art. 15) – I mezzi finanziari per la attività dell’Associazione provengono dalle quote da versarsi dai Soci nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale; dai proventi ricavati da iniziative organizzate dall’Associazione;  dai contributi di singoli e di Enti pubblici e privati; da donazioni e da lasciti.
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio o un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, il quale sarà messo a disposizione dei Soci sul sito web  almeno 7 giorni prima la data dell’Assemblea, per poter essere consultato da ogni Socio.
Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In ogni caso la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 15) – Il Consiglio Nazionale  redige e approva lo schema di regolamento per la attuazione del presente statuto.

Art. 16) – Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Nazionale o di almeno un quinto dei soci. L’Assemblea a tale scopo convocata delibera con il voto favorevole in prima convocazione di due terzi dei presenti che siano almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione con il voto dei due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del numero necessario per la modifica dello statuto, il Consiglio vi provvede in via provvisoria. Il provvedimento è sottoposto a ratifica della assemblea alla prima adunanza utile.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.17)- Tutte le norme del presente statuto verranno osservate, per quanto possibile, a partire dalla costituzione dell’associazione. Laddove non sia possibile, nella fase di costituzione originaria e di prima elezione degli organi associativi, ll consiglio nazionale sarà nominato dai soci fondatori. Il Consiglio Nazionale così costituito provvederà a nominare tutti i restanti organi della associazione.

Per ogni altra questione valgono le norme di diritto civile.

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